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Il giudice di pace funge da autorità di conciliazione nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di CHF 5'000, comprese quelle fondate sulla legge federale dell’11 aprile 1889 (stato 19 gennaio 2014) sull'esecuzione e fallimento (LEF) e può sottoporre alle parti una proposta di giudizio. Decide sull’istanza di divieto giudiziale secondo gli articoli 258-260 CPC e riceve l’opposizione. Nei reati perseguibili a querela di parte, il giudice di pace può effettuare il tentativo di conciliazione su domanda del procuratore pubblico e con il consenso delle parti. |
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