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Autorità regionale di protezione |
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Nell'ambito del diritto tutorio e di protezione dei minori, la legislazione federale prescrive l'istituzione, tra l'altro, dell'autorità tutoria (art. 361 CCS). Nel nostro Cantone tale funzione è esercitata dalle Autorità regionali di protezione (ex Commissioni tutorie regionali). I principali compiti dell'autorità tutoria (art. 7 RTut) sono ordinare le misure di protezione dei minori, decidere l'istituzione di curatele, tutele volontarie e inabilitazioni, decretare privazioni provvisorie dell'esercizio dei diritti civili, designare tutori, curatori e assistenti, decretare le privazioni della libertà a scopo di assistenza ed approvare inventari, rendiconti e rapporti morali. L'Autorità regionale di protezione è composta di due membri permanenti e di un delegato del Comune di domicilio o di dimora abituale della persona oggetto di discussione. |
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